Fino a qualche decennio fa, le cambiali costituivano il titolo di credito più diffuso e utilizzato, in particolare negli scambi commerciali. Col passare del tempo la cambiale ha lasciato il passo ad altri titoli, come per esempio gli assegni postdatati o la ricevuta interbancaria diretta (RID). Ma che cos’è la cambiale e come si usa? Come si compila una cambiale e in cosa consiste la legge cambiaria? Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Che cos’è la cambiale e come si compila?
Come già accennato, le cambiali sono dei titoli di credito formali e astratti introdotta con la cosiddetta Legge Cambiaria (ovvero il Regio Decreto 1669/33, e più specificamente dall’articolo 1).
Chi le possiede detiene quindi il diritto di ottenere un pagamento pari alla somma indicata. Tale pagamento, inoltre, deve avvenire entro i termini di cui alla scadenza e nel luogo previsto, entrambe informazioni che ritroviamo sulla cambiale.
Affinché la cambiale sia valida devono quindi essere riportati:
- la denominazione di cambiale alla voce “titolo”;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (detto anche trattario);
- la scadenza;
- il luogo di pagamento;
- il beneficiare del pagamento;
- la data e il luogo in cui è stata emessa;
- la sottoscrizione del traente, ovvero di chi la emette;
Nel caso in cui sulla cambiale non dovessero essere riportate queste informazioni, si parla invece di attestazione di credito, o cambiale incompleta. Se, invece, le informazioni dovessero risultare incomplete in forza di specifici accordi che prevedono la compilazione completa dopo l’emissione, allora si tratta di una cambiale in bianco.
Infine, è necessario apporre un bollo. L’importo del bollo cambiale può variare in base alla somma da pagare.
Differenza tra cambiale e cambiale Pagherò
Esistono dunque diversi tipi di cambiale. Tra questi, troviamo la Cambiale Tratta, ovvero quella che abbiamo appena visto, e il Pagherò (detto anche “vaglia cambiario”). In quest’ultimo caso, infatti, sul titolo non è presente un ordine di pagamento, ma piuttosto la promessa da parte dell’emittente di pagare quanto dovuto e indicato nel titolo al beneficiario.
Di conseguenza, la norma che regola tale materia è quella che disciplina le promesse unilaterali, ovvero gli articoli 1987 e seguenti del Codice Civile.
In cosa consisteva la sospensione?
A causa della pandemia dovuta al Covid-19 sono state introdotte numerose disposizioni, anche e soprattutto a livello economico, a tutela della popolazione. Tra queste bisogna annoverare anche la sospensione dei “termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”.
Tale misura si rivolge ai soggetti residenti con sede operativa o che esercitano la propria attività lavorativa all’interno dei comuni situati nelle cosiddette “zone rosse”, ovvero le zone in cui il tasso di contagio Rt era più alto.
Questo è quanto disposto dall’art. 10, comma 5, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e, successivamente, ripreso ed esteso all’intero territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020. Successivamente, ovvero con il d.l. 8 aprile 2020 (“decreto liquidità”), i termini sono stati sospesi fino al 30 aprile 2020 per quanto riguarda i titoli di credito in cambiali ed assegni.